Locazione e noleggio di una barc

Locazione e noleggio di una barca: differenze

Colloquialmente si tende a sovrapporre le due figure, tuttavia, nonostante alcuni punti in comune sono istituti profondamente diversi tra loro.

  • DEFINIZIONI

Per locazione s’intende il contratto in forza del quale, una parte, il Locatore, trasferisce, all’altra, il Conduttore, la disponibilità dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato, il quale si assume ogni onere, rischio e responsabilità connessi con la navigazione.

Nel noleggio, invece, una delle parti, il Noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra, il Noleggiatore, l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Pertanto di nota la differenza tra le due forme contrattuali, nell’una, la barca è affidata esclusivamente al conduttore il quale si assume tutti i rischi e gli oneri dell’imbarcazione, nell’altra, il noleggiante mette a disposizione la barca “chiavi in mano”, comprendendo, quindi, anche il personale di bordo e, conseguentemente, la navigazione avviene sotto la sua responsabilità.

E’ da evidenziarsi che nell’un caso e nell’altro è necessaria, ai fini della validità del contratto, la forma scritta e dev’essere conservato, in originale o in copia conforme, nell’imbarcazione.

 

  • OBBLIGHI

 

Locazione

 

Per il locatore: è tenuto a consegnare la barca, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

 

Per il conduttore: è tenuto ad usare l’imbarcazione secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 Locazione e noleggio di una barca studio legale

 

Noleggio

 

Per il noleggiante: è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

 

Per il noleggiatore: Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

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