SEPARAZIONI E DIVORZI: LE NUOVE PROCEDURE

Con la nuova legge la durata del periodo di separazione ininterrotta dai coniugi che consente di richiedere il divorzio scende da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli. La nuova tempistica risulta valida anche nel caso in cui separazioni, in un primo momento contenziose, diventino consensuali. Il termine per calcolare la durata della separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Se la separazione è giudiziale i tempi di separazione ininterrotta tra marito e moglie necessari per richiedere il divorzio scendono da tre anni a dodici mesi. Anche in questo caso, il termine per calcolarne la durata decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

L’accordo di negoziazione assistita deve essere raggiunto con l’assistenza di due avvocati differenti. L’intesa potrà riguardare sia la separazione che il divorzio o la modifica delle condizioni. Essa rappresenta un’alternativa alla via giudiziale consensuale. L’accordo, in quanto titolo esecutivo, deve essere trasmesso al PM che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, il PM si occuperà di verificare se l’accordo tutela i minori. Se l’esito è negativo, l’accordo viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Gli avvocati delle parti devono poi trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni

In base alla nuova legge, l’accordo l’intesa potrà essere sottoscritta a distanza di sei mesi dall’accordo di separazione.

Sarà possibile separarsi, divorziare o modificare le condizioni anche davanti al sindaco. In questo caso i due coniugi hanno la possibilità di decidere se usufruire o no della tutela legale degli avvocati. Questa strada non è però percorribile in presenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di tutela, nonché in casi di trasferimenti patrimoniali.
Con la nuova legge l’articolo 191 viene arricchito di un nuovo comma che stabilisce l’anticipazione dello scioglimento della comunione legale al momento in cui, nella separazione giudiziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In altre parole lo scioglimento scatta in sede di udienza di comparizione.

Nella separazione consensuale invece esso entra in vigore alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione. Nel caso in cui i due coniugi si trovino in comunione dei beni, l’ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all’ufficio di stato civile per l’annotazione dello scioglimento della comunione (sull’atto di matrimonio).