affidamento dei figli minori

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI NELLA SEPARAZIONE

In caso di separazione, il principio guida che informa la disciplina dell’ affidamento dei figli minori è quello in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Pertanto il giudice, in sede di adozione dei provvedimenti relativi alla prole, dovrà prioritariamente valutare e vagliare la possibilità dell’affidamento condiviso, disciplinato dapprima con la legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 e poi emendato dal D.lgs n. 154 del 28 dicembre 2013, il quale prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la prole siano assunte di comune accordo, sempre tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

E’ bene sottolineare che il giudice adotterà i propri provvedimenti nell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli. Potrebbe, quindi, decidere di non accordare l’affidamento congiunto optando, invece, per l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Ciò comporta, accanto all’usufrutto legale ed al potere di amministrare i beni del minore, l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, pur rimanendo l’altro genitore titolare del diritto/obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione della prole.

In ogni caso “il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole”.

Il genitore non affidatario, o presso il quale la prole non sia stata prevalentemente collocata, è tenuto a versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole. Ciò può accadere anche in caso di affidamento condiviso e parità nei tempi di permanenza, potendo prevedersi un contributo perequativo quando sia necessario uniformare la capacità di mantenimento dei genitori. L’art.337 c.c. infatti prevede che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio,

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore,

4) le risorse economiche di entrambi i genitori,

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

L’assegno, corrisposto mensilmente, dovrà coprire i costi relativi al mantenimento ordinario (e.g. spese per il vitto e gli indumenti) al quale si aggiungeranno i costi per quello straordinario, cioè le spese relative all’attività sportiva, scolastica, ludica, alle cure mediche e sanitarie non ricomprese in quello ordinario.

Infine l’abitazione familiare, sempre nell’esclusivo interesse della prole, verrà assegnata al genitore che si occupi in principalità della cura dei figli e presso il quale la prole sia stabilmente collocata.

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