convivenze di fatto

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: DIFFERENZE IN TEMA DI ABITAZIONE

Se le unioni civili, in tema di diritti e doveri, sono parificate al matrimonio non è così per le convivenze di fatto.

La legge “Cirinnà” (L. n. 76/2016) ha introdotto, nel nostro ordinamento, le c.d. unioni civili che sono delle specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso. Le convivenze di fatto, invece, sono coppie formate da due persone maggiorenni, sia etero che omosessuali, che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un’unione civile.

Dal punto di vista economico il matrimonio e le unioni civili sono perfettamente equiparate, ad esempio, in difetto di una scelta diversa il regime patrimoniale delle coppie, unite civilmente, ex lege sarà quello della comunione dei beni.

Specificatamente per quanto riguarda la casa, entrambi i membri della coppia di fatto hanno il diritto di abitare la casa familiare (con tutte le sue pertinenze ed accessori) così come quello di succedere nel contratto di locazione dell’abitazione comune nell’eventualità che l’altro muoia ed, altresì, essere inserito nelle graduatoria per l’ottenimento di un’alloggio di social housing.

I conviventi, invece, per regolare i loro rapporti patrimoniali, devono firmare un contratto di convivenza per poter acquisire determinati diritti, tra i quali ad esempio, gli alimenti. Con il contratto di convivenza si acquisisce anche il diritto di abitazione ma limitato rispetto al matrimonio e alle unioni civili ossia per almeno due anni sulla casa di proprietà del convivente o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due annui e comunque non oltre i cinque.

E’ da evidenziare che la “Legge Cirinnà” non prevede un modello standard di contratto, potendo, esso, riportare l’indicazione della residenza e le modalità con cui i membri della coppia contribuiscono alla vita familiare. Tuttavia il notaio è necessario se il patto contiene trasferimenti di diritti immobiliari, ad esempio, quando si voglia cointestare l’immobile all’altro membro della coppia o si voglia stabilire un diritto di abitazione senza l’osservanza nei limiti previsti, in via generale, dalla legge.

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